Cass., Ord. 10.06.2022, n. 18704

14.06.2022

Ristretta base societaria: riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai soci

"Secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale la disciplina richiamata (l'art. 32 del dpr 600\73, e l'art. 51, comma secondo, numero 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo vigente "ratione temporis"), non prevede alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, non limitando l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda. L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, e le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici quali il rapporto di stretta contiguità familiare tra essi, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci della società a ristretta base familiare non siano ad essa riferibili. Solo nel caso in cui il titolare del conto sia formalmente "terzo", non legato in alcun modo apparente alla società sarà necessario, per l'Amministrazione, provare che tal "terzietà" è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente"