Cass., Ord. 10.05.2024, n. 12859

14.05.2024

Quando l'Amministrazione finanziaria sostiene l'inesistenza delle operazioni attribuibili alla condotta, inserite o meno nell'ambito di una frode cd. "carosello", ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, la mala fede o l'ignoranza inescusabile del cessionario, il quale altrimenti può legittimante esercitare il diritto alla detrazione. 

"Il ricorso è inammissibile nella parte in cui deduce erronea valutazione degli elementi in base ai quali la società ricorrente avrebbe fornito la prova contraria, nonché nella parte in cui la società non avrebbe fornito prova dell'effettività delle operazioni sottostanti (profilo, peraltro, di per sé estraneo al tema delle operazioni solo soggettivamente inesistenti). Entrambe tali argomentazioni sono estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che si è incentrata - in conformità al principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente - sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio circa la consapevolezza del cessionario, odierna intimata, di avere preso parte a una frode IVA commessa a monte della catena distributiva; adempimento che, peraltro, si dimostra propedeutico e preliminare al supposto erroneo esame delle circostanze addotte a prova contraria da parte del contribuente. [...]

Il ricorso è, parimenti, inammissibile per difetto di specificità nella parte in cui il ricorrente deduce l'erronea ripartizione dell'onere della prova per non avere il giudice di appello tenuto conto del complessivo impianto indiziario addotto dall'Ufficio, che - nella specie - si nutrirebbe (ad avviso del ricorrente) della rilevanza quantitativa delle operazioni commerciali compiute con il fornitore privo di organizzazione. Parte ricorrente si limita, difatti, a dedurre che tale elemento indiziario sarebbe rinvenibile nella menzionata rilevanza quantitativa delle operazioni condotte con il medesimo fornitore, ma non indica specifici elementi per contestualizzare tale dedotto elemento indiziario."