Cass., Ord. 10.03.2023, n.7202

15.03.2023

Presunzioni ex.2729 c.c.: il requisito della concordanza è richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi.

Il precedente reso in sede penale, quindi, non condizionava né limitava il ragionamento presuntivo che il Giudice tributario avrebbe dovuto svolgere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ammettendo solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.

Nel caso di specie, invece, la CTR ha trascurato tutti gli altri elementi (non solo l'antieconomicità ma anche, per esempio, la contabilizzazione di finanziamenti infruttiferi dei soci) per concentrarsi soltanto sul confronto tra i prezzi dichiarati e il "valore normale", rendendo così un accertamento solo parziale in violazione delle regole che presidiano la materia.

Conclusivamente, deve accogliersi il terzo motivo, rigettati gli altri, e, cassata la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto, deve rinviarsi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.