Cass., Ord. 10.02.2022, n. 4239
Ristretta base partecipativa: nullo l'accertamento del socio, nelle more receduto, nel caso di mero invio per relationem all'avviso di accertamento societario.
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"Con il primo motivo, il socio sostiene che l'atto impositivo notificatogli sarebbe viziato per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Entrambe le norme prescrivono che per l'ipotesi in cui la motivazione dell'atto impositivo faccia riferimento ad altro atto, questo vada allegato, o riprodotto nell'atto notificato. L'art. 42 cit. espressamente sanziona la mancata allegazione, o la mancata riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato, con la nullità dell'avviso di accertamento (comma 3). [...] Il motivo è fondato, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: «in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali»".