Cass., Ord. 08.07.2021, n. 19443

14.07.2021

Avviso di accertamento, debitore deceduto prima della notifica, notifica ad alcuni eredi, notifica presso il domicilio dei singoli eredi, esclusione litisconsorzio necessario tra gli eredi

"Il primo, il secondo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente poiché riguardano tutti la pretesa violazione degli artt. 60 e 65 del DPR n. 600 del 1973, con conseguente dedotta nullità dell'intero accertamento, in considerazione dalla avvenuta notificazione diretta agli eredi dell'avviso di accertamento intestato al defunto, deceduto nelle more della notifica, ma con la esclusione della notifica ad uno di essi, mentre per tutti gli altri la notifica era andata a buon fine ed anzi la vedova ed erede del contribuente defunto aveva presentato tempestivo ricorso contro l'accertamento. La notifica ben poteva essere eseguita nella forma maggiormente garantita di consegna diretta ai singoli eredi di cui l'Ufficio conosceva nominativi ed indirizzi (v. Cass. n. 26124 del 2007 rv. 601271: "In tema di notifiche degli atti di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 65, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non sussiste qualora l'Ufficio sia già in possesso delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche presso il domicilio dei singoli eredi, posto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 212 del 2000, l'Amministrazione è tenuta ad utilizzare le informazioni comunque pervenute in suo possesso per far giungere i propri atti a conoscenza dei destinatari) ed, in secondo luogo, non è vero che sussista litisconsorzio necessario fra gli eredi del contribuente deceduto prima della notifica dell'accertamento. Infatti in caso di successione "mortis causa" di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del "de cuius" si fraziona "pro quota" tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame. D'altra parte, quand'anche sussistesse - e, nel caso, non sussiste - la solidarietà tributaria, questa non produrrebbe effetti diversi e maggiori di quelli che discendono dal vincolo solidale di diritto comune, nè, quindi, comporterebbe - ed, anzi, escluderebbe - la necessita del litisconsorzio. E' poi corretto anche il principio applicato dalla sentenza impugnata per cui qualsiasi nullità della notifica resta sanata dalla impugnazione dell'atto da parte del soggetto interessato, come nel caso in esame in cui l'atto è stato impugnato dalla vedova - erede in tale qualità. Infatti, addirittura la notifica di un avviso di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 presso l'ultimo domicilio del defunto, impersonalmente e collettivamente agli eredi, benché questi abbiano effettuato almeno trenta giorni prima la comunicazione all'Ufficio delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ne determina la nullità, sanabile ex art. 156 c.p.c. con l'impugnazione dell'atto, atteso che la notifica non è un requisito di giuridica esistenza, ma una condizione integrativa di efficacia degli atti impositivi. E d'altronde, poiché la notifica è solo una condizione di efficacia dell'accertamento, eventualmente l'accertamento resterebbe inefficace, pro quota, nei confronti della coerede che non aveva ricevuto la notifica, non potendo in ogni caso essere nullo l'intero accertamento".