Cass., Ord. 08.06.2022, n. 18432

09.06.2022

Estinzione della società: appello validamente proposto per mezzo del procuratore costituito in primo grado in assenza di dichiarazione da parte dello stesso dell'avvenuta cancellazione

"Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte, quello che, pur considerando la cancellazione della società dal registro delle imprese un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio, ritiene che detta cancellazione dia luogo ad un evento interruttivo la cui rilevanza processuale è subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, alla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell'evento alle altre parti; - a tale principio consegue che: 

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della società cancellata; 

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della società; 

c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante;  

pertanto, non avendo il procuratore della società, costituito in primo grado, mai dichiarato l'avvenuta cancellazione della società rappresentata, l'appello risulta dallo stesso validamente proposto, così come risulta ammissibile la notificazione del presente ricorso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, al predetto procuratore".