Cass., Ord. 07.12.2021, n. 38766
L'accordo conciliativo ha effetto novativo del credito tributario in relazione al quale l'ente aveva precedentemente attivato la procedura di sequestro conservativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997
"Deve, dunque affermarsi il seguente principio di diritto: "In tema di sequestro conservativo di cui all'art. 22, d.P.R. n. 472/1997 il sopravvenuto perfezionamento dell'accordo conciliativo ha effetto novativo del credito basato su di uno degli atti tipici previsti dalla suddetta previsione, da cui deriva la cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato avverso la misura del sequestro conservativo, atteso che, in questo caso, si è venuto a formare un titolo nuovo e diverso rispetto a quello tipico sulla cui base era stata richiesta e riconosciuta la misura cautelare, con conseguente perdita di efficacia della medesima".