Cass., Ord. 06.12.2021, n. 38670

14.12.2021

Notifica appello a mezzo di operatore postale privato

"S'impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che la parte appellata si sia costituita o meno in appello, la verifica relativa alla tempestività o meno dell'appello che prenda naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale, ma che consideri quale termine ad quem non già il momento della spedizione da parte dell'appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all'operatore della posta privata) bensì il momento in cui si abbia la certezza legale che l'appello sia stato ricevuto dall'appellato. Tale accertamento, verificabile anche d'ufficio, ha consentito nel caso di specie di accertare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell'appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità dello stesso sotto il profilo della tardività, ex art. 51 del d.lgs. 546 del 1992, spettando l'onere della prova della tempestività della notifica a chi propone l'azione, secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell'onere probatorio".