Cass., Ord. 06.10.2022 n. 29161

12.10.2022

Nullità del giudizio di secondo grado in assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione 

"Questa Corte ha più volte affermato che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione è volta al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio. Essa, pertanto, sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne deriva che, anche in tale ultima ipotesi, alla mancata integrazione del contraddittorio in appello vada fatta conseguire la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, se le cause siano inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ."