Cass., Ord. 06.09.2022, n. 26284
In assenza della iscrizione dell'associazione nel registro delle imprese, non può applicarsi l'art. 2495 cod. civ., secondo il quale l'estinzione della società si realizza al momento della cancellazione della stessa dal registro delle imprese
"Nella specie, infatti, non si è in presenza di una società di persone iscritta nel registro delle imprese, atteso che l'Associazione musicale è stata considerata dall'Agenzia delle Entrate alla stregua di una società commerciale ai soli fini fiscali, avendo svolto attività commerciale senza rispettare le prescrizioni previste dall'art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1999 (tracciabilità finanziaria dei pagamenti e degli incassi superiori ad € 516,46), con conseguente perdita del beneficio delle agevolazioni previste dalla l. n. 398 del 1991 [...] Per quanto riguarda l'asserito difetto di legittimazione passiva dell'associazione e dell'ex legale rappresentante, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'evento estintivo dell'associazione non riconosciuta non ne determina l'automatica perdita della capacità di stare in giudizio, permanendo in vita l'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici, fermo il divieto del compimento di nuove operazioni, essendo venuto meno il perseguimento dello scopo, in relazione a tutti i rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di "ultrattività" dell'associazione disciolta), tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio [...] Ne consegue, che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante ex art. 38 cod. civ., anche per le obbligazioni tributarie, sopravvive all'estinzione dell'ente rappresentato e l'intestazione dell'atto all'associazione non riconosciuta, ormai estinta, è funzionale ad individuare il titolo della ripresa e della responsabilità dell'ex rappresentante legale al quale l'atto è rivolto, anche nella sua qualità di "successore" [...] in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi; l'operatività di tale principio in materia tributaria, tuttavia, non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura; le censure sulla mancata estensione della responsabilità solidale per i debiti tributari dell'ente agli altri associati e sulla conseguente nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi sono, di conseguenza, infondate, avendo l'Agenzia delle Entrate ritenuto di individuare, proprio per la particolare natura dei debiti d'imposta, nel solo ex legale rappresentante dell'associazione il soggetto solidalmente responsabile per le sanzioni e per i tributi non corrisposti".