Cass., Ord. 06.07.2022, n. 21483

07.07.2022

Il giudice che rileva la tardività dell'appello non può pronunciarsi sul merito della controversia.

"In realtà, avendo il giudice del gravame rilevata la tardività della notifica dell'appello, non avrebbe potuto pronunciare sul merito della controversia, tenuto conto che, secondo questa Corte, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione".