Cass., Ord. 05.09.2022, n. 26022

07.09.2022

Irrilevante la comunicazione del dispositivo della sentenza ai fini della decorrenza del termine lungo per proporre l'impugnazione

"Ed invero, in assenza di prova della notificazione delle sentenze di primo grado (nel qual caso il termine di impugnazione sarebbe stato di sessanta giorni dalla notificazione, ex art. 51 d.lgs. n, 546/1992), ai fini dell'impugnazione trova applicazione il termine c.d. "lungo" previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, a sua volta richiamato dall'art. 51 d.lgs. cit. Ora, in relazione alla decorrenza del termine in questione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), è assolutamente irrilevante la comunicazione del dispositivo della sentenza, prevista dall'art. 37, comma 2, d.lgs n. 546/1992, a meno che la parte rimasta contumace non dimostri di non avere avuto alcuna conoscenza del processo. Il termine suddetto, pertanto, decorre in ogni caso dalla pubblicazione della sentenza, e quindi dal deposito in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione del dispositivo, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione [...] Stante quindi l'irrilevanza della data di comunicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, correttamente la C.T.R. ha ritenuto inammissibile l'appello, essendo stato notificato oltre il termine di sei mesi dal deposito in segreteria delle sentenze di primo grado"