Cass., Ord. 05.08.2021, n. 22333

01.09.2021

Presupposto per il legittimo ricorso all'applicazione del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.; necessarie indicazioni nella relata di notifica.

"Costituendo la notificazione nei modi di cui all'art. 140 cod. proc. civ. un mero sviluppo del procedimento non potuto portare a compimento mediante la (preferibile, nella intentio legis, siccome idonea ad assicurare un più elevato grado di conoscibilità dell'atto) la consegna a mani proprie del destinatario (o nei riguardi delle persone in sua vece indicate dall'art. 139 cod. proc. civ.), l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone ed alle condizioni prescritte rappresenta l'ineludibile presupposto per il legittimo ricorso agli adempimenti (deposito dell'atto presso la casa comunale, affissione di avviso di deposito alla porta dell'immobile, invio di notizia con raccomandata) perfezionanti la notifica per irreperibilità temporanea. E il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell'atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione (e nell'ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde (ad esempio, da una successiva certificazione del notificante) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata. L'omessa attestazione, nella relata di notifica, del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita".