Cass., Ord. 05.06.2023, n. 15698

06.06.2023

Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale la cui efficacia venga differita al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc. 

"Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui gli effetti della riduzione dei parametri del volume dei ricavi e del reddito imponibile richiesti per l'applicazione della c.d. "Robin hood tax" decorrono dall'anno d'imposta 2014, in considerazione della previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 3 nella parte in cui dispone che, in materia fiscale, il principio generale di irretroattività delle leggi, stabilito dall'art. 12 disp. gen., importa che deve essere esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime salvo che questa sia espressamente prevista, nonché della Relazione illustrativa al provvedimento normativo, che opera riferimento al gettito fiscale previsto, in conseguenza dell'ampliamento dei soggetti obbligati, con decorrenza dall'anno 2015. [...]

La Corte, pur considerando il principio generale della retroattività risultante dall'art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30 ritiene ammissibili gli interventi che regolano gli effetti temporali della decisione, purché vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalità. Essi vanno rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: l'impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco.

Nella specie la Corte Costituzionale ritiene che l'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibro di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost., come questa Corte ha affermato già con la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale.

L'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibro di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost. Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost..

Inoltre, l'indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire - in ragione dell'applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno traslato gli oneri - determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell'ambito dello stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.

Dunque, pur non esistendo una espressa disposizione costituzionale che attribuisca alla Consulta la facoltà di differire nel tempo gli effetti delle proprie pronunce, come avviene invece in Austria, in Germania ed ora anche in Francia, limitandosi l'art. 136 Cost., comma 1, a statuire la cessazione della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il Giudice delle leggi si è avvalso della facoltà, non interdetta da alcuna norma, di limitare l'effetto retroattivo delle sentenze, allo scopo di evitare che la pronuncia di incostituzionalità della norma, ove operativa su tutti i rapporti non ancora esauriti, producesse ricadute negative così rilevanti per le casse dello Stato da comprometterne l'azione, improntata al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., diretta al riequilibrio delle posizioni della fasce sociali più svantaggiate.

In senso analogo, più recentemente, si è pronunciata questa Corte precisando che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima."