Cass., Ord. 05.02.2024, n. 3269

09.02.2024

Se l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fonda su verifiche di conti correnti bancari la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, ma solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.

"In materia di accertamenti bancari, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. 600/1973 , comma primo, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili, dalla movimentazione bancaria, non sono riferibili ad operazioni imponibili.

Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 2014, che ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. n.600/1973 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , limitatamente alle parole "o compensi", ed ha ridefinito il perimetro applicativo della norma relativa ai prelevamenti, la presunzione si applica ai movimenti bancari di prelevamento, solo se essi riguardano un imprenditore e non un lavoratore autonomo.

Ne consegue che, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 d e l d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti."