Cass., Ord. 04.10.2023, n. 27922

06.10.2023

La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile pur non rientrando tra quelli elencati dall'art. 19 del codice del processo tributario.

La società contribuente aveva presentato istanza di disapplicazione della disciplina relativa alle società non operative, a termini della L. n. 724 del 1994, art. 30 in relazione all'anno d'imposta (Omissis). Ivi rappresentava la sussistenza di condizioni "oggettive" che avevano impedito il superamento del test di operatività, quali il fatto di aver realizzato, per detto anno d' imposta, ricavi inferiori a quanto desunto dai test di operatività, di non rientrare in alcuna delle cause di esclusione o disapplicazione automatica previste dalla norma citata, di possedere nel Comune di (Omissis) una struttura turistico-alberghiera, composta da beni sia immobili sia mobili, costituenti il complesso aziendale, di aver concesso in locazione alla società ************** S.r.l. l'intero complesso aziendale per il periodo (Omissis) e di non avere pertanto la disponibilità del bene stante l' intervenuta locazione a terzi. 

[...]

Sul punto è il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di contenzioso tributario, il diniego da parte del direttore regionale delle entrate di disapplicazione di una legge antielusiva, effettuato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 37 bis, comma 8, è un atto definitivo in sede amministrativa, e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un' ipotesi di diniego di agevolazione come tale impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. h).

Il relativo giudizio instaurato dinanzi al giudice tributario, vertendo in materia di diritti soggettivi e non di meri interessi legittimi, è a cognizione piena e si estende, quindi, al merito della pretesa e non è limitata alla mera illegittimità dell'atto per cui, all'esito, potrà essere emessa una decisione sulla fondatezza della domanda di disapplicazione, con conseguente attribuzione, ove ne ricorrano le condizioni applicative, dell'agevolazione richiesta, e non si è mancato recentemente di ribadire che la risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.