Cass., Ord. 03.03.2022, n. 6950
Accertamento bancario: l'onere di prova analitica non può essere assolto facendo ricorso soltanto alle dichiarazioni dei terzi
"[...] Tuttavia, proprio perché il valore probatorio delle dichiarazioni non è in alcun modo assimilabile a quello della prova testimoniale "pura", in quanto verrebbe sostanzialmente vanificata la previsione contenuta nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, va in conclusione condiviso il principio secondo il quale le presunzioni derivanti dagli accertamenti bancari determinano l'insorgenza di un preciso ed analitico onere della prova a carico del contribuente che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, che non possono assurgere al rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, potendo concorrere a formare il convincimento del giudice, ma non a giustificarlo in assenza di ulteriori elementi di riscontro che, nel caso di specie, non risulta né dalla sentenza né dal ricorso che siano stati dedotti in giudizio (Cass. n. 6405 del 2021)"