Cass., Ord. 02.09.2022, n. 25964

05.09.2022

Conseguenze diverse nel caso di mancato invio della documentazione richiesta dall'ufficio mediante questionario e mancata esibizione di quanto richiesto in sede di accesso

"Dispone l'art. 52, quinto comma, d.P.R. n. 633/1972, «i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente e, in caso di tardivo deposito della stessa e di formulazione di tardività della produzione da parte dell'Ufficio, il contribuente è onerato, al fine di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, della prova di circostanze in forza delle quali non ha potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile (Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617). In base all'allegazione e alla prova di tali circostanze, costituenti causa di forza maggiore, è possibile dare riscontro all'accertamento che la mancata esibizione non sia dovuta a una azione cosciente e volontaria  e, quindi, integri un sostanziale rifiuto di esibizione diretto - come deduce lo stesso ricorrente - ad impedire che gli accertatori procedano all'ispezione documentale. D'altro canto, come precisato da questa Corte, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda al contribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, da quella avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale ed ex art. 52 del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando la necessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza - 

nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi della suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salva la allegazione e la prova che l'inadempimento è avvenuto per causa non imputabile al contribuente

nel secondo caso, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude la valutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 14 giugno 2021, n. 16757)".