Cass., Ord. 02.05.2022, n. 13725

03.05.2022

La deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti non esclude la valutazione di non inerenza degli stessi che deve essere contestata con l'avviso di accertamento

"La C.T.R. ha ritenuto deducibili i costi per operazioni soggettivamente inesistenti, sulla base della novella  introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella legge n. 44 del 2012, che ha sostituito il comma 4-bis dell'art. 14 della I. n. 537 del 1993 nei seguenti termini: «Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi». Come indicato nella relazione illustrativa del decreto, per effetto di tale disposizione l'indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture, che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi; tale norma, peraltro, in forza del comma 3 del suddetto art. 8 d.l. n. 16 del 2012, trova applicazione anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2. Orbene, ad avviso dell'Ufficio l'esclusione dell'indeducibilità in questione, come motivata sulla base di tale ius superveniens, non impedirebbe, comunque, la verifica della deducibilità o meno sulla base del principio dell'inerenza dei costi, ai sensi dell'art. 109 TUIR. Tale indeducibilità, tuttavia, non risulta contestata con l'avviso di accertamento, ragion per cui correttamente non è stata presa in considerazione dalla C.T.R. Peraltro, è noto che le motivazioni poste a fondamento dell'atto impositivo circoscrivono il perimetro del thema decidendum, ragion per cui l'Amministrazione finanziaria non può fondare le proprie pretese su ragioni diverse da quelle emergenti dalla motivazione dell'avviso di accertamento".