Cass., Ord. 02.03.2022, n. 6940

03.03.2022

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non riverbera effetti nel giudizio di legittimità se la violazione della norma non è stata contestata in primo grado

"Il primo motivo è inammissibile, in quanto si censura per la prima volta in sede di legittimità un profilo non originariamente dedotto in sede di merito, con conseguente violazione del principio di consumazione del diritto di impugnazione in relazione ai profili di censura non originariamente proposti. Questa preclusione, derivante dal sistema delle impugnazioni, nonché dalla stabilizzazione degli effetti degli atti amministrativi nelle parti non impugnate, non può essere inficiata dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, posto che l'illegittimità costituzionale opera per l'avvenire (art. 136 Cost.) ed è destinata ad operare anche nei procedimenti in corso nei quali - tuttavia - si sia censurata l'applicazione proprio di quella norma. Diversamente, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale non riverbera effetti sulle sentenze che di quella norma hanno fatto applicazione quando non vi sia stata impugnazione del relativo capo, a nulla rilevando che altri capi della sentenza siano stati impugnati ed il relativo giudizio sia ancora pendente al momento della pronuncia della Corte costituzionale, né tale sentenza può avere effetti sugli atti impositivi in relazione ai quali non è censurato il profilo in ordine al quale la norma è stata successivamente dichiarata incostituzionale, stante la definitività dell'atto conseguente alla omessa tempestiva impugnazione. Principio, questo, che discende dal superiore principio secondo cui l'applicazione delle pronunce di illegittimità costituzionale ai rapporti in corso - conseguente al postulato secondo cui l'illegittimità costituzionale non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva anche alle fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità - va coordinata con i principi enunciati dagli artt. 136 Cost. e 30 l. 11 marzo 1953, n. 87, nonché con le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo, secondo le quali l'efficacia della pronuncia di incostituzionalità trova ostacolo nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo. Ne consegue che la questione degli effetti dell'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conseguente alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, e della dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto non sottoscritto dal capo dell'Ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato, non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità in quanto questione nuova, mai trattata nel corso del giudizio di merito".