Cass., Ord. 01.02.2024, n. 3029

08.02.2024

La mancanza di attestazione di conformità o sottoscrizione autografa del ricorso trasmesso via PEC non lo rendono improcedibile di per sé.

"È bene ricordare come questa Corte sia intervenuta in tema di notifica a mezzo PEC e attestazione di conformità: "Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli"; "nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile".

Tale ultima decisione ha trovato poi doverosa conferma anche nella successiva decisione, parimenti resa a Sezioni Unite, n. 8312/2019, con cui è stato altresì affermato che "peraltro, dalla stessa motivazione della sentenza n. 22438 del 2018 cit. si evince chiaramente che le Sezioni Unite hanno inteso i principi ivi affermati come idonei ad avere plurime applicazioni, in quanto fino a quando il PCT non avrà completa applicazione nel giudizio di cassazione il meccanismo del mancato disconoscimento o dell'asseverazione "ora per allora" può consentire alle parti di verificare l'autenticità degli atti e di supplire in modo semplice ed efficace - grazie all'uso dello "ambiente digitale" - offrendo così collaborazione alla Corte al riguardo. In altri termini, quando ci si trovi in "ambiente digitale", anche con riguardo alla decisione impugnata non notificata, appaiono applicabili i medesimi principi innovatori onde restringere l'ambito applicativo della sanzione dell' improcedibilità del ricorso. Pure in questo caso se il difensore deposita una copia semplice, priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, l' improcedibilità può evitarsi ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare l'asseverazione "ora per allora". Sotto altro profilo è bene ricordare l'ulteriore orientamento di questa Corte in tema di disconoscimento dei documenti prodotti dalla parte avversaria, secondo cui "la produzione in fotocopia dei documenti da parte della controparte, deve ricordarsi che, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive."