Cass., Ord. 09.11.2021, n. 32810
A fronte di una cartella esattoriale ritualmente notificata, il contribuente non può formulare, dietro impugnazione dell'estratto di ruolo, l'eccezione di prescrizione e di decadenza della pretesa tributaria.
"Deve ritenersi inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata al debitore, posto che una siffatta azione si sostanzierebbe in un accertamento negativo di quel credito con l'effetto distorto di rimettere in termini il contribuente, consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione; a fronte, pertanto, di una cartella esattoriale ritualmente notificata, il contribuente non può formulare, dietro impugnazione dell'estratto di ruolo, l'eccezione di prescrizione e di decadenza delle pretese tributarie posto che dette eccezioni andavano proposte entro il termine di impugnazione della cartella stessa nel cui difetto si è prodotto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale, seppur già prescritto prima della notifica della cartella ovvero di altro titolo impugnato".