C.G.T. I grado Taranto, Sent. 12.03.2024, n. 368

15.03.2024

Inapplicabilità della sospensione dei termini di prescrizione per le cartelle non afferenti ai ruoli consegnati nel periodo 8 marzo 2020 - 31 agosto 2021.

"Il tributo comunale di che trattasi deriva da un accertamento, seguito da un'ingiunzione di pagamento. Il titolo impositivo primieramente formatosi è, dunque quest'ultimo. Contrariamente a quanto eccepito in ricorso, detta ingiunzione risulta ritualmente notificata nelle mani del portiere dello stabile, in data 20.12.2016. Trattandosi di notifica di atto amministrativo a mezzo raccomandata, si applicano le ordinarie regole postali, le quali non richiedono una seconda notifica, in caso di consegna al portiere.

Non essendo stata impugnata, l'ingiunzione è divenuta definitiva e ciò preclude ogni eccezione di merito relativa, compresa la eventuale inosservanza di termini antecedenti, fissati a pena di decadenza.

Restano da esaminare, dunque, soltanto i termini a fine di prescrizione del tributo, pure eccepita. Essendo pacifico che il credito è soggetto a prescrizione quinquennale ( vedi, da ultimo, Corte di Cassazione, ordinanza n. 21810/2022), consegue che ogni ulteriore richiesta di pagamento andava notificata entro il 20.12. 2021, non essendovi prova di atti interruttivi intermedi.

L'unica, nuova richiesta risulta costituita dalla cartella di pagamento oggi impugnata, notificata in data il 7.3.2023, quando il primo termine menzionato era scaduto. La difesa del Comune invoca la proroga biennale del termine al 31.12.2023, in virtù dell'art. 68, comma 4bis, del D.L. 18/2020. La tesi non è sostenibile. Infatti, se il titolo impositivo preesistente e correlato è l'ingiunzione di pagamento, la norma richiamata non è applicabile, poiché questa riguarda soltanto i carichi affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nella fattispecie, dunque, si è al di fuori della sfera di operatività del comma 4bis. Ma, nemmeno trova applicazione il primo comma dell'articolo, poiché questo riguarda soltanto la sospensione dei versamenti e soltanto di quelli in scadenza nel periodo ivi considerato, che è completamente diverso da quello di gg. 30 fissato dall'ingiunzione, risalente ad anni addietro. Pertanto, l'eccezione di prescrizione merita accoglimento."