Interessante, per quanto attiene ai temi trattati ed alla puntuale esegesi delle norme effettuata dal Collegio decidente, la sentenza n. 77 pronunciata dalla C.T.P. di Palermo lo scorso 7 gennaio 2019.
La lite afferiva ad una
impugnazione (promossa dall' ex socio) di un atto di pignoramento prezzo terzi
con il quale l'Ente della riscossione agiva a tutela di un suo presunto credito
erariale vantato nei confronti della cessata società e della cui debenza, a
parere del Concessionario, l'ex socio sarebbe stato coobbligato.
Ebbene, innanzitutto si osserva
che, in accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente (il quale aveva
lamentato l'inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Ente riscossore
per il tramite di un avvocato del libero foro) i Giudici hanno statuito che la
società Concessionaria del servizio di riscossione «deve
ritenersi irritualmente costituita ... con la conseguente irrilevanza processuale
delle difese articolate e la inutilizzabilità della documentazione prodotta».
Quanto poi agli effetti
conseguenti, sul piano sostanziale e su quello processuale, dalla cancellazione
della società (in fattispecie una S.n.c.), magistralmente argomentando, i
giudici panormiti hanno affermato che, sì come è ormai pacifico insegnamento
della Suprema Corte di Cassazione,
«in
tema di società, il nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ. [...] si applica anche
alle società di persone», in
relazione alle quali la cancellazione, «pur
avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro
capacità e soggettività limitata», incombendo
sull'A.F. l'onere di provare la continuazione dell'operatività sociale dopo
l'avvenuta cancellazione che, laddove dimostrata, consentirebbe di desumere che
la società, di fatto, non abbia mai cessato di esistere (Cfr., in termini,
Cass., SS.UU. Sent. 6070/2013)
Ed ancora i
medesimi Decidenti aditi hanno correttamente ribadito che si applica anche alle
società di persone il generale principio di diritto (ormai pacificamente
accordato anche all'estinzione delle associazioni non riconosciute, sebbene con
le peculiarità proprie di queste) (*)
secondo il quale la cancellazione della
società dal Registro delle imprese «determina
l'estinzione dell'ente e, quindi la cessazione della sua capacità processuale» non essendo invocabile,
dall'Ufficio, l'applicazione del disposto di cui all'art. 28, co. 4 - D.Lgs. n.
175/2015 (differimento quinquennale degli effetti della cancellazione), dacché
trattasi di un istituto che «si
applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della
società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale
differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto
d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente».
Ed ancora, i Giudici che hanno pronunciato la sentenza
qui in commento hanno altresì precisato che «è
indubbiamente vero che "a seguito della cancellazione della società [...] viene a
determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti
obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono [...] ma si trasferiscono ai
soci, i quali ne rispondono dei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti
sociali cui erano soggetti pendente
societate» ma è a tal fine necessario che l'Ente impositore (ovvero
il concessionario) espleti, a tal uopo, una specifica «procedura
nei confronti dell'obbligato».
Sicché,
ha concluso il Collegio, atteso che in fattispecie detta procedura diretta, nei
confronti dell'obbligato, «non è
avvenuta in quanto ... risulta che gli atti presupposti non vennero notificati
all'odierno ricorrente, astrattamente obbligato, in quanto successore, per i
debiti societari, né, ritualmente, alla società, essendo stati indirizzati alla
stessa in epoca ben successiva alla sua estinzione», la notifica così eseguita deve considerarsi priva di
effetti tanto nei confronti dell'ex socio, quanto della cessata società.
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* Vds.
in argomento, C. Ferrari - A. Ferrari, "Associazioni
non riconosciute: la cessazione dell'attività è equiparata alla cancellazione
dal registro delle imprese" in Corriere Tributario n. 45/2016
dott. Angelo L. Ferrari