Cass., SS. UU., Ord. 18.10.2022, n. 30666

21.10.2022

Prescrizione successiva alla notifica della cartella: giurisdizione tributaria 

"Il Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria in ordine all'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento [...] Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 37 e 615 cod. proc. civ., sostenendo che, in quanto avente ad oggetto la contestazione del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo esecutivo, la controversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Afferma infatti di aver dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'inesistenza o la nullità dell'intimazione di pagamento, in quanto notificata ad una società cancellata dal registro delle imprese, e la conseguente prescrizione del credito, precisando comunque di avere chiesto anche la condanna della Serit al risarcimento dei danni morali, assolutamente estranea alla competenza delle Commissioni tributarie, in quanto avente ad oggetto un comportamento illecito dell'intimante [...] Il ricorso è infondato. La controversia in esame ha infatti ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a sostegno della quale il ricorrente ha dedotto a) l'inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di paga-mento, in quanto effettuata nei confronti di una società che ha mutato denominazione e comunque cancellata dal registro delle imprese, b) la prescrizione della pretesa tributaria, in conseguenza del periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell'intimazione di pagamento. Nell'affermare la spettanza della controversia alla giurisdizione tributaria, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'attribuzione alle commissioni tributarie della cogni-zione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione di atti prodromici all'esecuzione [...] non è revocabile in dubbio la spettanza alla giurisdizione tributaria della domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notifica-zione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che a sostegno dell'impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto l'intimazione, in quanto effettuata nei confronti di una società che aveva mutato denominazione e che era stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, nonché la prescrizione del credito tributario, derivante dal tempo trascorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi in ogni caso di fatti verificatisi in epoca anteriore a quest'ultima, ed il cui accertamento esula pertanto dalla giurisdizione ordinaria. Parimenti irrilevante deve ritenersi la circostanza che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento sia accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni morali prodotti dalla sua notificazione, trattandosi di una domanda che, in quanto fondata sull'asserita illegittimità della pretesa tributaria, risulta evidentemente subordinata all'accertamento della stessa, non configurabile come un mero presupposto di fatto rispetto ad essa".