Cass., Sent. Sez. U., 21.12.2022, n. 37434

05.01.2023

Non sanabile l'inesistenza della procura alla lite

"La Seconda Sezione Civile, con l'ordinanza interlocutoria, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, perché ad esse fosse sottoposta la questione di massima di particolare importanza seguente: Se, ai sensi del secondo comma dell'articolo 182 c.p.c., come novellato dalla legge. n. 69 del 2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata al difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da un vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore>>. [...] A questo punto va enunciato il principio di diritto di cui appresso. << Il vigente art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., non consente  di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite>>".