Cass., Sent. 3.09.2024, n. 23570

04.09.2024

Assoluzione penale nel giudizio tributario in corso

"In seguito all'adunanza camerale originariamente fissata per la decisione della causa è stato emanato il D.Lgs. n. 87 del 2024 (in esecuzione della delega conferita al governo dall'articolo 20 della legge numero 111 del 2023) pubblicato sulla G.U. n. 150 del 28/6/2024 ed è entrato in vigore il 29/6/2024, il cui articolo 1, comma 1, lettera m) ha introdotto nel corpo del D.Lgs. n. 74 del 2000 il nuovo articolo 21 bis, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione" che così dispone per quel che in questa sede interessa:

"La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio."

Tale jus superveniens si applica anche ai casi (come quello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia ancora pendente il giudizio di Cassazione contro la sentenza tributaria d'Appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso).

Orbene, nel caso di specie, il contribuente, titolare di una ditta individuale, è stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché il fatto non sussiste, con sentenza del tribunale di Como munita di attestato di passaggio in giudicato, ritualmente e tempestivamente allegata agli atti del giudizio di Cassazione. Non vi è dubbio, inoltre, che i fatti posti alla base degli avvisi di accertamento impugnati siano gli stessi fatti oggetto dell'imputazione penale dalla quale il contribuente è stato definitivamente assolto. Ne consegue che, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell'ambito del presente giudizio con riferimento all'esistenza dei fatti posti a base delle riprese fiscali, deve ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistono, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata."