Cass., Sent. 28.06.2022, n. 20615
Termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento TARSU nel caso di rettifica di dichiarazione infedele.
"La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l'obbligo di denuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo. La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativo che fa riferimento al «20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell'anno» successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, - ed ha rimarcato che laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo» l'avrebbe espressamente previsto. Condividendone le argomentazioni, il collegio ritiene di dover dare continuità a quest'orientamento, che è nettamente prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità. Per cui, si deve disattendere l'orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Nel caso in disanima la detenzione era già in corso al principio dell'anno 2005, sicché trattandosi di rettifica di dichiarazione infedele, il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava a maturare al 31 dicembre 2010, a fronte di un avviso di accertamento notificato il 28 settembre 2011. Per cui, riqualificando l'eccezione del contribuente alla stregua di decadenza e non di prescrizione, sul presupposto che la contestazione attiene al tardivo esercizio della pretesa impositiva, è evidente che l'avviso di accertamento è stato notificato dall'ente impositore al contribuente ben oltre la perenzione del termine previsto dall'art. 1, comma 171, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Pertanto, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato, avendo ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato notificato entro il termine quinquennale di decadenza".