Cass., Sent. 25.07.2022, n. 23231

27.07.2022

Traslazione del reddito di impresa e delle relative imposte nei confronti dell'amministratore di fatto di una società di capitali

"Le censure, infatti, si incentrano su un'unitaria questione, ossia se, e in quale misura, l'attività, e le imposte, di una società di capitali siano direttamente imputabili ad un soggetto distinto da quest'ultima, nonché, in via correlata, se le sanzioni per le attività illecite ed evasive dell'ente siano ascrivibile al medesimo soggetto terzo [...] Vanno pertanto enunciati i seguenti principi di diritto:

«in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull'Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all'Iva; a tali fini incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente, spettando quindi al contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto»

«in tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore uti dominus alla società di capitali interposta ai sensi dell'art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale proprio di quest'ultima ma quello che fa capo direttamente all'interponente in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività»"