Cass., Sent. 22.06.2022, n. 20190

23.06.2022

Notificazione dell'avviso di accertamento a mezzo posta: la relazione dell'ufficiale giudiziario non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione

"Invero, la notifica dell'avviso di accertamento può essere eseguita direttamente dagli uffici finanziari, avvalendosi del servizio postale, essendo tale facoltà prevista dall'art. 14 della legge n. 890/1982. Orbene, come è noto la l. n. 890/1982 scinde in due momenti distinti la fase del procedimento notificatorio, usualmente definito di "trasmissione e di consegna" dell'atto da notificare, di regola attribuita in via esclusiva all'ufficiale giudiziario, ed affida a quest'ultimo solo alcuni adempimenti della fase di trasmissione, ed al servizio postale (ed ai suoi agenti) i residui adempimenti della stessa fase, nonché tutti gli adempimenti della fase di consegna. Correlativamente - posto che la scissione della fase di trasmissione e consegna non può che imporre anche la scissione della fase di  documentazione del procedimento di notificazione, nel senso che ciascuno dei due organi deve provvedere alla redazione della relazione degli adempimenti di sua competenza - la legge n. 890/1982 impone all'ufficiale giudiziario di scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia e, all'agente postale, di documentare la propria attività nell'avviso di ricevimento, che deve essere completato in ogni sua parte e che, munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario. Quest'ultimo, tuttavia, non deve e non può fornire la certezza sui soggetti ai quali l'atto è consegnato, in quanto tale funzione è assolta dall'avviso di ricevimentoNe discende che la relazione ex art. 3 L. n. 890/1982 ha il solo scopo di fornire al terzo notificante la garanzia dell'effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale, nonché il dato indispensabile per gli accertamenti da espletare in caso di eventuali disguidi. Ma ne discende, soprattutto, che stante il suo contenuto ed il suo scopo, la relazione non assolve alcuna funzione essenziale al procedimento notificatorio. L'affermazione trova definitivo conforto nel dato normativo, perché la constatazione che la legge sulle notificazioni a mezzo posta, mentre prescrive espressamente che l'avviso di accertamento costituisce prova della notificazione non contiene alcuna indicazione in ordine all'efficacia probatoria della relazione dell'ufficiale giudiziario, denota in modo univoco che, nel sistema di quella legge, questo adempimento non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell'esistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione. Da ciò deriva anche l'ulteriore conclusione che, quando sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente completato, l'omissione della apposizione della relazione, non solo nella copia per il destinatario, ma altresì nell'originale, non può determinare l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa; e, correlativamente, che siffatta omissione realizza un semplice vizio che, comunque, a tutto concedere, non può essere fatto valere dal destinatario, una volta che l'adempimento non è previsto nel suo interesse. Più in particolare, nell'ipotesi che alla notifica a mezzo posta provveda lo stesso notificante l'omissione non può che realizzare una mera irregolarità. Invero, alla conclusione secondo cui la relazione assolve la sola funzione di "garantire" il notificante, ed è prevista nel suo esclusivo interesse, è direttamente conseguenziale il corollario che nelle ipotesi in cui la notificazione a mezzo posta sia effettuata dallo stesso notificante ed è allegato l'avviso di ricevimento, la stessa è sostanzialmente superflua, di modo che la sua carenza non può inficiare in alcun modo la validità della documentazione e della notificazione".