Cass., Sent. 21.02.2023, n. 5373
Non rileva la data di notifica della sentenza, bensì la data del suo deposito, per la determinazione del periodo di sospensione legale connesso alla definizione delle liti pendenti
"Tanto premesso, il ricorso per revocazione della sentenza di Cassazione è inammissibile. È opportuno evidenziare che emerge ex tabulas e non risulta contestato non solo che la sentenza d'appello era stata notificata, il 23 aprile 2019, all'Agenzia, ma anche che tale circostanza era stata dedotta e documentata nel procedimento di legittimità. Tuttavia, il controricorso non si limitava a tale constatazione, ma formulava una specifica eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di tempestività, fondata sulla lettera all'art. 6, comma 11 del d.l. 119 del 2018; sulla natura di "sospensione istantanea" ed eccezionale (e non "di sistema") della relativa disciplina processuale; nonché sull'efficacia temporale della medesima norma, con riferimento specifico al momento nel quale la valutazione del termine di scadenza dell'impugnazione, ai fini della verifica dell'efficacia della sospensione legale, andrebbe effettuata, coincidente, secondo la controricorrente, con il deposito della sentenza. La conclusione, ripetuta, della controricorrente era che - al fine di verificare se il termine d'impugnazione andasse o meno a scadere all'interno della forbice temporale che ne determinava la sospensione legale automatica - dovessero essere presi in considerazione, nel caso di specie, il deposito della sentenza ed il conseguente termine lungo di impugnazione, essendo «irrilevante l'eventuale comportamento successivo posto in essere dalle parti ed inerente la notificazione della sentenza». Proprio in ragione di tale irrilevanza della notifica della sentenza successivamente al momento del deposito della sentenza (unico elemento cronologico determinante ai fini della valutazione dell'applicabilità della sospensione legale in questione) la la controricorrente ribadiva infine, nel controricorso, l'eccepita inammissibilità del ricorso erariale in quanto tardivo.
Dunque, la circostanza che la sentenza fosse stata notificata all'Ufficio e la considerazione che tale notifica fosse nel caso di specie irrilevante ai fini dell'applicabilità della sospensione dei termini di cui all'art. 6, comma 11 del d.l. 119 del 2018, costituivano l'esplicito ed essenziale fondamento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dalla controricorrente in contrapposizione all'altrettanto esplicita affermazione, contenuta nel ricorso erariale, che la stessa sospensione dovesse invece applicarsi.
Tanto premesso, deve allora ritenersi che l'ordinanza revocanda, secondo cui «Va preliminarmente esaminata ed accolta l'eccezione della controricorrente di inammissibilità̀ del ricorso perché́ tardivamente proposto», accogliendo l'eccezione abbia implicitamente, ma necessariamente, considerato (pur non menzionandola espressamente) l'avvenuta notifica della sentenza d'appello e l'abbia ritenuta irrilevante a determinare la sospensione legale. Nessun altro senso logico, altrimenti, avrebbe la condivisione esplicita, nella motivazione dell'ordinanza revocanda, della tesi della controricorrente, che su tali presupposti in fatto ed in diritto (ovvero la notifica della sentenza d'appello, ma l'irrilevanza di tale circostanza ai fini di determinare l'applicabilità della sospensione legale de qua) fondava la sua eccezione".