Cass., Sent. 17.10.2022, n. 30481

18.10.2022

La preventiva definitività dell'accertamento nei confronti della società non rileva quale presupposto per l'azione ex art. 36, comma 3, D.P.R. 602/1973 nei confronti del socio

"Con riferimento specifico alla responsabilità dei soci, l'art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, prevede che, ove abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dei liquidatori durante il tempo della liquidazione, i soci sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma (liquidatori o amministratori) nei limiti del valore dei beni stessi, salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. È dunque consentito al fisco di agire in via "sussidiaria" nei confronti dei soci "pro quota" e tale responsabilità «è pur sempre "dipendente" da quella del liquidatore e dell'amministratore, nel senso che, per escutere i primi, è comunque necessario che sussistano anche i presupposti per la responsabilità dei secondi» (Cass. n. 14570 del 2021). Gli stretti legami tra le fattispecie e, in particolare, la relazione di "dipendenza" della responsabilità del socio di cui al comma 3 da quella di cui al comma 1 (di liquidatori e amministratori) giustifica una considerazione unitaria anche con riguardo ai presupposti di esercitabilità delle azioni: la giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiede la duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima ammettendo l'iscrizione in ruoli anche provvisori. La CTR, richiedendo la preventiva definitività dell'accertamento nei confronti della società, quale presupposto per l'azione ex art. 36 comma 3 cit. nei confronti del socio, si pone evidentemente in contrasto con quell'interpretazione della norma, secondo cui è sufficiente la consacrazione della pretesa in un titolo idoneo alla riscossione anche provvisoria"