Cass., Sent. 16.05.2022, n. 15439

17.05.2022

Condizioni per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel caso di difformità tra la copia notificata alla controparte e la copia depositata in giudizio

"Con specifico riferimento alla portata dell'art. 22, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, rilevante nel caso di specie, in ossequio alle coordinate ermeneutiche sinora richiamate, questa Corte ha chiarito che la difformità tra l'atto depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte può dirsi idonea "a decretare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, ovvero sia tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, rendendo incerti il petitum e la causa petendi dell'azione proposta, comporti una lesione del diritto di difesa. Ne deriva che il giudice non può dichiarare l'inammissibilità del ricorso se la difformità sia stata irrilevante al fine di comprendere il tenore dell'impugnazione ovvero quando l'atto di costituzione della controparte contenga comunque una compiuta replica ai motivi illustrati nell'atto notificato. In definitiva, ai fini dell'accertamento dell'operatività della sanzione dell'inammissibilità ex art. 22, comma 3, d.lgs. n.  546 del 1992, occorre avere riguardo non tanto all'aspetto quantitativo e qualitativo della discrepanza di forma-contenuto tra l'atto depositato e quello notificato, quanto, piuttosto, al profilo effettuale, ossia alla concreta incidenza della difformità sulla comprensione, da parte del destinatario, del contenuto del ricorso e, di conseguenza, sullo svolgimento dell'attività difensiva. Il Collegio condivide tale metodo ermeneutico in ragione della sua coerenza, oltre che con il richiamato principio di strumentalità delle forme processuali e di proporzionalità, con la stessa ratio del cit. art. 22, comma 3, da identificarsi nell'esigenza di evitare che eventuali differenze contenutistiche tra l'esemplare del ricorso depositato e quello notificato possano ledere il contraddittorio impedendo alla controparte repliche compiute e congruenti".