Cass., Sent. 16.02.2022, n. 5020

18.02.2022

Comunicazione del domicilio fiscale degli eredi: i trenta giorni si calcolano in riferimento alla data di notifica dell'atto e non al momento dell'iscrizione a ruolo

"Il comma 4, dell'art. 65, cit., in particolare, prevede che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame, mentre l'iscrizione a ruolo avviene nei confronti del de cuius, in quanto debitore di imposta ed allo stesso devono essere intestati i successivi atti con i quali viene fatta valere la pretesa, il momento con rifermento al quale occorre accertare se gli eredi abbiano o meno provveduto alla comunicazione del loro domicilio fiscale è strettamente legato al tempo della notifica dell'atto impositivo, come si evince dalla circostanza che il comma 4, cit., fa riferimento, letteralmente, alla notifica degli atti intestati al dante causa, e dal fatto che l'efficacia della stessa va esaminata tenendo conto che non rileva la comunicazione che sia stata effettuata meno di trenta giorni prima della suddetta notificaNon correttamente, dunque, il giudice del gravame ha ritenuto che occorresse fare riferimento, invece, al momento dell'iscrizione a ruolo che, invero, è atto interno all'amministrazione finanziaria e non rileva, pertanto, ai fini della questione in esame".