Cass., Sent. 15.11.2021, n. 34394

16.11.2021

La produzione in giudizio del pvc, non consegnato al contribuente nè allegato all'avviso di accertamento, non può colmare la carente motivazione dell'atto impositivo.

"Nella specie è incontroversa in fatto la circostanza che il PVC della Guardia di Finanza, pur richiamato nell'atto impositivo, non sia stato previamente notificato o comunque consegnato né il richiamato PVC risulta allegato all'avviso di accertamento del quale il contribuente è stato destinatario. L'esame del contenuto dell'avviso di accertamento evidenzia la mancata indicazione dei presupposti in fatto e delle ragioni in diritto che hanno indotto l'Amministrazione finanziaria ad individuare nel contribuente la contestata qualità di amministratore di fatto della società. [...]  Né il deficit motivazionale dell'avviso di accertamento può intendersi colmato dalla produzione in giudizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del suddetto PVC, atteso che, per giurisprudenza costante, è da escludersi che la carente motivazione dell'atto impositivo, che attiene a vizio genetico che determina l'illegittimità dell'atto sul piano formale, possa essere oggetto d'integrazione in sede giudiziale".