Cass., Sent. 15.03.2023, n.7682

20.03.2023

Scrittura privata non autenticata: prevista l'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

Possono, dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, enunciarsi i seguenti principi di diritto: Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce "caso d'uso" in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 131/1986.

La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso.

In relazione a tale ultimo principio, occorre, comunque, evidenziare come il giudice di merito debba pervenire alla qualificazione della natura dell'atto all'esito d'interpretazione dell'atto stesso ex art. 20 TUR che, nella sua attuale formulazione seguita alla modifica ad esso apportata dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi, di cui il giudice delle leggi ha confermato, con due diverse pronunce, la legittimità costituzionale.