Cass., Sent. 12.12.2024, n. 32119

16.12.2024

Ripresa a tassazione di maggiori utili accertati in capo ad una s.a.s.: riunione dei ricorsi e rimessione in primo grado per assicurare l'integrità del contraddittorio.

"Il contribuente censura la sentenza impugnata per aver fondato la conoscenza degli avvisi di accertamento presupposti, notificati alle società di capitale, anche sulla circostanza che, essendo socio dell'accomandita, a sua volta unica socia delle società di capitali, egli ben poteva conoscere gli avvisi di accertamento notificati alle società di capitali, esercitando i poteri di accesso agli atti e di consultazione della documentazione contabile e amministrativa attribuita dalla legge ai soci; [...] censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'avviso di accertamento è comunque illegittimo e invalido, in quanto non preceduto da accertamento e/o notifica nei confronti della società in accomandita. [...]

L'amministrazione si duole del fatto che la C.T.R. ha giudicato non allegati, all'avviso notificato al contribuente, gli avvisi precedentemente notificati alle società di capitale, fondandosi esclusivamente sulla relata di notificazione acclusa al plico notificato al contribuente, che conterrebbe indicazioni dalle quali il giudice d'appello ha ritenuto non allegati gli avvisi di accertamento notificati alle due società di capitale. Peraltro, sostiene l'amministrazione, dallo stesso avviso di accertamento notificato all'odierno contribuente risulterebbe l'allegazione degli avvisi di accertamento notificati alle due società di capitale.

Gli odierni ricorsi, aventi ad oggetto sentenze riguardanti la ripresa a tassazione di maggiori utili  accertati in capo ad una società in accomandita semplice e, per trasparenza, imputati ai due soci di essa, il A.A. e l'B.B., vanno riuniti per connessione oggettiva e, in parte, soggettiva. Rileva il Collegio, a tanto sollecitato dal quarto motivo del ricorso N.R.G. 23664/2022, rilievo di cui comunque la giurisprudenza di questa Corte ammette l'officiosità, trattandosi di violazione dell'art. 102 c.p.c., che i giudizi di merito conclusisi con le sentenze qui impugnate si sono svolti senza che a partecipare ad essi sia stata chiamata la società in accomandita semplice, quand'anche questa non fosse stata destinataria di un autonomo avviso di accertamento. Ne consegue che le sentenze impugnate devono essere cassate e che la causa deve essere rinviata, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Abruzzo che, in diversa composizione, procederà alla rinnovazione del giudizio assicurando l' integrità del contraddittorio (e dunque l'estensione dello stesso anche alla società in accomandita semplice), provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità."