Cass., Sent. 11.05.2022, n. 14889

12.05.2022

L'assistenza silente e non collaborativa del contribuente non implica l'accettazione dei risultati delle operazioni di verifica

"Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni, pur in mancanza di un'approvazione espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso. Va, peraltro, precisato che la partecipazione del contribuente deve essere effettiva, nel senso di un'attiva collaborazione con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell'accertamento; ne consegue che la semplice assistenza silente e non collaborativa non può mai implicare accettazione delle operazioni e dei loro risultati. Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate ha trascritto e allegato, ai fini dell'autosufficienza il processo verbale di constatazione dal quale risulta che il legale rappresentante ha partecipato attivamente alla determinazione del campione rappresentativo delle merci. Ne consegue che la CTR avrebbe dovuto prendere atto della partecipazione al contraddittorio della società contribuente, non potendo sostenere l'incomprensibilità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria a fronte di valutazioni che la contribuente non ha in alcun modo contestato".