Cass., Sent. 06.04.2022, n. 11110
Attività istruttoria della GdF presso i locali dell'azienda: necessario il rispetto del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, dello Statuto.
"Va infatti ribadito che: «In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000»; In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativa». Pur evidenziando consapevolezza del primo orientamento, la CTR ligure non ha tenuto conto della specificazione espressa con il secondo, illegittimamente scindendo l'attività accertativa in senso generale tra quella istruttoria della GdF e quella impositiva dell'Agenzia delle entrate. Infatti deve affermarsi che la disposizione legislativa de qua ha come destinataria l'amministrazione finanziaria nel suo complesso, intesa come Ente impositore, sicchè comunque l'agenzia fiscale è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di finanza quale organo ispettivo collaterale. Ciò posto, ne consegue sia la fondatezza del motivo che della correlativa eccezione di invalidità dell'atto impositivo impugnato".