Cass., Sent. 04.04.2023, n. 9236

05.04.2023

La responsabilità dell'amministratore di società si estende fino a due anni dalla cancellazione dal RI in presenza di operazioni occulte.

"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.[...] Tuttavia, la presente fattispecie non riguarda la responsabilità del liquidatore della società poi cancellata, né la responsabilità del socio quale successore del soggetto estinto nelle obbligazioni tributare di cui la società era titolare. Al contrario, l'Amministrazione finanziaria ha fondato la propria pretesa nei confronti B.B. sul disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 4, rubricato "Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci" il quale, nel testo applicabile ratione temporis in vigore dal 01/01/1974 al 13/12/2014, dispone: "Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili." [...] 

Il titolo di responsabilità non è però automatico, e sussiste alla alternativa condizione che costoro abbiano compiuto, in quel biennio, operazioni di liquidazione o occultamento di attività sociali, ad esempio operando sul piano contabile, o comunque diminuendo la garanzia patrimoniale della società e ponendo in essere attività di evasione d'imposta a danno dell'erario. [...] Ciò è confermato dalla stessa costruzione della norma, che precisa come l'"occultamento" dell'attivo si possa determinare "anche", ma non esclusivamente, mediante omissioni in contabilità: qualunque attività di occultamento rileva e integra la fattispecie. Pertanto non può che rientrare anche l'occultamento di attività sociali realizzato dall'amministratore attraverso la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta rilevante, oppure attraverso la redazione e presentazione di dichiarazioni infedeli, elementi tutti idonei a determinare un "occultamento" dell'attivo della società.

Dev'essere perciò affermato il seguente principio di diritto: In tema di società di capitali estinte per cancellazione dal registro delle imprese, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 4, nel testo ratione temporis vigente, estende la legittimazione passiva all'obbligazione tributaria e la responsabilità, non soggetta alle condizioni poste per le ipotesi di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 36, anche agli amministratori che abbiano compiuto, nel corso degli ultimi due periodi di imposta antecedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero abbiano "occultato" attività sociali, "anche" ma non esclusivamente attraverso omissioni in contabilità, ad esempio mancando di presentare le dichiarazioni fiscali o attraverso la redazione e presentazione di dichiarazioni infedeli.