Cass., Sent. 02.02.2022, n. 3268
Potere di autotutela esercitato in costanza del decorso dei termini per l'impugnazione della sentenza emessa in relazione all'originario avviso di accertamento.
"[...] il potere di autotutela dell'Amministrazione, espressamente riconosciuto dall'art. 2-quater, comma 1, d.l. n. 564/1994, ha carattere generale e, pertanto, può essere legittimamente esercitato sino al momento in cui non si sia formato il giudicato sull'atto oggetto dello stesso e, al contempo, non sia decorso il termine di decadenza, fissato dalle singole leggi di imposta, per l'emissione dell'avviso di accertamento. E' il solo giudicato esterno, formatosi in epoca precedente l'esercizio del potere di autotutela sull'atto successivamente annullato che costituisce limite all'esercizio del potere di autotutela, posto che il giudicato non rientra nella disponibilità delle parti (e neanche dell'Amministrazione finanziaria) e corrisponde ad un preciso interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche [...] Da tali premesse discende che, salva la formazione del giudicato (esterno) al momento della notificazione dell'atto sostitutivo emesso in esecuzione del potere-dovere di annullamento, l'esercizio di tale potere può essere esercitato anche ove sia stata resa pronuncia giurisdizionale, non ancora passata in giudicato e anche in pendenza di impugnazione della pronuncia avente ad oggetto l'atto originario e, conseguentemente, anche in pendenza dei termini per la proposizione dell'impugnazione, come nella specie. Nel qual caso, la pronuncia relativa all'atto successivamente annullato in via amministrativa viene caducata per effetto della cessazione della materia del contendere in relazione a tale precedente atto ed è inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale, fatta eccezione per l'accertamento del venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'originario giudizio".