Cass., Ord. Interlocutoria, 01.03.2023, n. 6204

02.03.2023

Rimessione alle Sezioni Unite in ordine all'esistenza del litisconsorzio necessario processuale indipendentemente dalla scindibilità o meno delle cause ex art. 331 e 332 c.p.c.

"La questione posta è, dunque, quella di accertare se l'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell'appello tributario stabilite dall'art. 54 del decreto legislativo n. 546 del 1992. In conclusione, il Collegio, in considerazione della particolare importanza delle questioni di diritto sottoposte, ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente di questa Corte, ai sensi dell'art. 374, comma secondo, cod. proc. civ., ai fini dell'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite".