Cass., Ord. 30.03.2022, n. 10187

01.04.2022

La presunzione legale di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, opera anche nei confronti dei lavoratori subordinati.

"In tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari a carico di lavoratori dipendenti, il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui la presunzione di cui all'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 dettata in materia di imposte sui redditi, consentendo di riferire a redditi imponibili, conseguiti nell'attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli "accrediti" come ricavi; trattasi di presunzione legale "juris tantum" che consente di considerare come ricavo riconducibile all'attività professionale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo, e comportante l'inversione dell'onere della prova, spettando a quest'ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti [...] ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell'inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale".