Cass., Ord. 29.08.2023, n. 25412
Non occorre istanza di rimborso se il contribuente evidenzia nella dichiarazione un credito d'imposta: l'azione per l'ottenimento è sottoposta a prescrizione decennale.
"[...] Ricorrendo le condizioni di esonero, la contribuente non presentava la dichiarazione per il successivo anno d'imposta. Non avendo ottenuto il rimborso del credito, la contribuente presentava apposita istanza in data 12 dicembre 2013 che veniva rigettata dall'Agenzia delle entrate in quanto ritenuta tardiva ex art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973.
Il ricorso proposto contro il provvedimento di diniego veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, ritenendo nella specie operante il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [...]
I cinque motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini di seguito specificati.
Secondo l'orientamento di questa Corte, "In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d' imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dall'art. 2, comma 58, della L. 24 dicembre 2003, n. 350: la prima disposizione è volta infatti ad imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda contiene un mero " invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice."