Cass., Ord. 27.06.2022, n. 20611

28.06.2022

La notifica della cartella di pagamento diretta alla società incorporata, ma effettuata nei confronti dell'incorporante, non è inesistente ma nulla.

"In materia di riscossione tributaria, è legittima l'emissione della cartella di pagamento nei confronti di una società incorporata riferita ai redditi realizzati fino alla data della fusione, mentre resta ferma la legittimazione passiva, in ordine alla notificazione della cartella, della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali dell'incorporata (Cass., Sez. 6 - 5, n. 7591/2017, Rv. 643488 - 01). La S.C. ha chiarito, inoltre, che nel caso di successione societaria per incorporazione, la notifica della cartella di pagamento diretta alla società incorporata, ma effettuata nei confronti del soggetto successore, non è inesistente ma nulla. Essa, pertanto è sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., allorché la società incorporante abbia proposto tempestiva opposizione. Ne consegue che, essendosi costituito il rapporto processuale con il soggetto realmente obbligato, pur non potendo essere azionato il titolo esecutivo nei confronti del soggetto estinto, non risulta precluso, in quel giudizio, l'accertamento del credito, come in un normale processo di cognizione (Cass. Sez. L, n. 16675/2017, Rv. 644868 - 01)".