Cass., Ord. 25.10.2022, n. 31561

26.10.2022

Inammissibilità dell'originario ricorso proposto dal contribuente per carenza dell'interesse ad agire ex art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973

"Ebbene, nel caso di specie, è circostanza pacifica che il contribuente ha impugnato l'estratto di ruolo lamentando l'omessa notifica delle cartelle recate dal ruolo [...] Tuttavia, come statuito recentemente dalle S.U. con sentenza n. 26283/22, quelle limitazioni, tuttavia, non sono più attuali [...] Il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle sezioni unite del 2015 è dunque superato. In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo. E in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Sul punto è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando  l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis [...] Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario [...] Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. In armonia col principio costituzionale del giusto processo, ex art. 111 Cost. La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità [...] Nel caso in esame, il contribuente ha depositato memorie ai sensi dell'art. 372 c.p.c. al fine di allegare che le iscrizioni ipotecarie lo esponevano, quale imprenditore alla possibilità di vedersi rifiutare gli ordini ovvero all'impossibilità di accedere ai finanziamenti, ipotesi non contemplate tra i presupposti per l'impugnabilità dell'estratto ruolo ex art. 3 bis d.l. 146/21, con la conseguenza che il ricorso per cassazione deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e declaratoria di inammissibilità del ricorso originariamente proposto dal contribuente, per carenza di interesse ad agire".