Cass., Ord. 25.07.2022, n. 23173

26.07.2022

Inammissibile in parte qua  il ricorso che, attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, mira a contestare l'accertamento presupposto per vizi propri di quest'ultimo. 

"Deduce l'Amministrazione che il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento per la sua pretesa invalidità derivata, conseguente all'assunto difetto di sottoscrizione dell'avviso d'accertamento presupposto (che peraltro sarebbe stato oggetto di definizione per adesione, con rateizzazione del dovuto, parzialmente inadempiuta, con conseguente decadenza dal beneficio del termine). Tuttavia, secondo la ricorrente, la relativa censura avrebbe potuto essere proposta soltanto impugnando lo stesso atto presupposto, ma era inammissibile nei confronti della intimazione successiva, che lo presupponeva. Né peraltro risultava che il contribuente avesse dedotto l'inesistenza o la nullità della notifica dell'accertamento presupposto, al fine di impugnare tale atto impositivo unitamente all'intimazione, sul presupposto che solo tramite quest'ultima avesse conosciuto l'esistenza del primo. Anzi, lo stesso contribuente, in appello, aveva dedotto che l'atto presupposto gli era stato notificato, senza che egli l'avesse impugnato. Il motivo è fondato e va accolto. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare in tema di impugnazione di atti emessi a valle di atti impositivi presupposti, «La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che sia definito con sentenza irrevocabile il giudizio tributario, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predettaNel caso di specie, dalla sentenza impugnata, si ricava che lo stesso contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento per vizi dell' accertamento presupposto, senza sostenere di non essere venuto a conoscenza di quest'ultimo prima di ricevere la notifica dell'intimazione a valle, ed anzi deducendo, in appello, che l'atto impositivo a monte gli era stato notificato, senza che egli l'avesse impugnato. Era pertanto inammissibile in parte qua il ricorso introduttivo, pretendendo di attingere, attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, l'accertamento presupposto, per vizi propri di quest'ultimo".