Cass., Ord. 23.11.2021, n. 36215

01.12.2021

Escluso il risarcimento dei danni al contribuente nel caso di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

"Nella specie l'avvenuta cancellazione dell'iscrizione ipotecaria non fa di per sé venir meno l'interesse del concessionario per la riscossione all'accertamento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, tanto più in presenza di una domanda risarcitoria della controparte che si assume basata proprio sulla contestazione di questa legittimità anche con riguardo alla fase dell'iscrizione [...] Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria ed è atto solo preordinato all'esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 96 secondo comma c. p. c., che fa espresso riferimento al caso in cui il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è iscritta ipoteca giudiziale oppure è iniziata o compiuta l'esecuzione forzata".