Cass., Ord. 22.12.2022, n. 37516

09.01.2023

La produzione dell'originale in appello non può considerarsi documento nuovo

"Il motivo è inammissibile, per più ragioni. In primo luogo, per difetto di interesse, in quanto sin dal fascicolo di primo grado era stata prodotta copia fotostatica della notifica dell'intimazione e, conseguentemente, la produzione dell'originale nel grado d'appello non può considerarsi documento nuovo ai fini degli artt. 14 comma 1, 32 comma 1, 58, 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 345 cod. proc. civ., non essendo leso il diritto di difesa né il principio del contraddittorio [...] Per consolidata interpretazione giurisprudenziale della Sezione in tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, come avvenuto nel caso di specie".