Cass., Ord. 22.02.2022, n. 5859

23.02.2022

Consegna dell'appello al portiere

"In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita; ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga - come nel caso di specie - l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata. Questa Corte ha, poi, affermato che l'omissione dell'avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario notificante, secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta, e ciò attesa la funzione dell'avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel secondo comma del medesimo art. 139 c.p.c., ma pur sempre da altri di peculiare intensità, atteso che l'atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario, ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto, rispetto a quelle altre fattispecie indicate dal secondo comma per la natura assai stretta del vincolo che lega al destinatario il consegnatario dell'atto, ed un tale minor grado di conoscibilità, se non la degrada al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica come accade appunto per l'ipotesi contemplata dall'art. 140 cod. proc. civ., esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post e appunto non incidente sul precedente tempo in cui l'attività notificatoria si è svolta e compiuta. Posti tali principi va tuttavia al contempo ribadito che in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, in caso di consegna del piego a persona diversa dal destinatario dell'atto, la mancata prova dell'avvenuta spedizione della cd. raccomandata informativa determina non l'inesistenza, bensì la nullità della notifica dell'atto di appello, suscettibile di sanatoria ex tunc per raggiungimento dello scopo nel caso di costituzione dell'appellato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità".